Migranti: le quote non bastano se non si uniformano i diritti

1429802969-vertice-ueLa questione dei migranti non è solo la gestione degli stessi entro i confini nazionali, la questione dei migranti riguarda soprattutto la legislazione e gli accordi internazionali e non, che disciplinano tale materia.

Su tutti la Convenzione di Ginevra (1951), il protocollo di New York (1967) ed il trattato di Dublino (1990) aggiornato nel 2003, che determina il modus operandi entro l’UE circa le domande di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato.

In questi giorni il punto cruciale delle trattative in sede Ue, riguarda le modifiche legislative relative alla determinazione dello stato membro competente, entro cui il richiedente protezione internazionale deve esplicitare la propria domanda che, secondo tale trattato, deve essere lo stato in cui il richiedente asilo è stato identificato per la prima volta.

121428121-2e0646b8-248f-46ae-9f2b-61fc42db05aaSebbene tale legislazione, inevitabilmente esponga dei paesi piuttosto che altri è pur vero che, tra gli obiettivi del trattato di Dublino vi era la volontà di impedire ai richiedenti asilo la presentazione della domanda di protezione in più stati membri, ma ciò crea inevitabilmente un rischio di non osservanza delle dovute garanzie dei richiedenti asilo di ricevere trattamento equo e adeguata considerazione oltre che, in taluni casi, la separazione delle famiglie e la negazione di un’ effettiva possibilità di ricorso.

Evidentemente il trattato di Dublino è stato firmato nel 1990, a fronte di uno scenario geopolitico differente da quello attuale, pertanto ad oggi registriamo un grande paradosso, poiché vi è uniformità giuridica “in entrata” richiesta anche dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che vincola ed uniforma giuridicamente tutti i paesi aderenti ad offrire accoglienza e protezione a quanti scappano dai loro paesi di origine, ma non vi è uniformità all’interno dell’Unione Europea circa il mutuo riconoscimento delle protezioni concesse.

Andando nel dettaglio la protezione umanitaria in Italia dà diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari di un anno, ma di fatto la stessa non è riconosciuta negli altri paesi europei, il titolare infatti può risiedere in altro paese Ue soltanto per tre mesi.

Chiunque detenga lo status di rifugiato politico può presentare richiesta del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo in altri paesi europei, e recherà nella rubrica annotazioni dello stesso, la dicitura protezione internazionale riconosciuta dall’Italia. Nel caso di protezione sussidiaria può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro, tale conversione comporta la rinuncia dello status di protezione sussidiaria.

immigratyi-150506134105Prendendo in considerazione i dati di Caritas-Migrantes e nello specifico il Rapporto ( 2014 ) sugli esiti delle domande di protezione internazionale in Italia; il 24% dei richiedenti asilo, riceverà come esito dalla commissione territoriale di competenza la protezione internazionale per motivi umanitari, che di fatto ostacola la possibilità di trasferirsi dall’Italia in altri paesi Ue, meno complesso è il riconoscimento dello status di rifugiato politico di un titolare che voglia trasferirsi in altri paesi europei o di un titolare di protezione sussidiaria, ma ad ogni modo espone il titolare qualora non vi siano le condizioni lavorative ottimali, ad una scelta coatta di permanenza in Italia.

In conclusione non solo il nostro Paese è di fatto la frontiera meridionale del vecchio continente ed è posto nella condizione di dover dare una risposta immediata ed efficace a tale flusso, al contempo diviene vittima di una legislazione europea vacua e datata, uniformata nella fase di accoglienza ma non per quanto riguarda le protezioni internazionali, inibendo di fatto la tutela dei diritti umanitari dei migranti che non possono vedere totalmente e facilmente riconosciuta la propria protezione internazionale, fuori dai confini dello stato italiano.

Per tali ragioni è auspicabile non solo la modifica del trattato di Dublino e l’individuazione delle quote di migranti da spalmare tra i paesi dell’UE, ma anche l’ uniformità legislativa circa il riconoscimento delle protezioni internazionali, non entro i confini di ciascuno stato ma piuttosto entro i confini della nostra Europa.

Francesca Iacovino

Mediatrice culturale – Componente redazione “L’Arrotino”

 

 

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