La Centrale Idroelettrica sul Frido opera illogica ed incongruente con le politiche di salvaguardia ambientale del Parco Nazionale del Pollino.

Nel mese scorso una serie di interventi ospitati da testate regionali e ripresi a vario titolo da organi di informazione territoriali, in primis quelli dell’ing. Ferrante De Benedictis e di Francesco De Marco, hanno aperto un dibattito serrato sulla realizzazione di una centrale idroelettrica sul Torrente Frido, sollevando problemi di legittimità e di compatibilità dell’opera, la cui realizzazione gli organi deputati hanno autorizzato con evidente superficialità, ignorando la grande valenza naturalistica dei siti interessati dall’intervento e la missione di salvaguardia ambientale che l’Ente Parco ha l’obbligo di perseguire.

Antonio Amatucci

Diciamo subito ad onta di qualsiasi equivoco che la centrale idroelettrica sul Frido, oggetto del dibattito culturale e politico di questi giorni, è opera incompatibile con le politiche di tutela del Parco Nazionale del Pollino e che, pertanto, indipendentemente dai margini offerti da una legislazione farraginosa e contorta, non può essere realizzata in un sito di tale rilevanza naturalistica, faunistica, paesaggistica, oggetto di salvaguardia e tutela per il suo rilevante ecosistema.

Ma abbiamo voluto affrontare il tema senza pregiudizi, rivisitando atti ufficiali e normativa di riferimento per comprendere come mai i soggetti titolari del potere autorizzativo, compreso l’Ente Parco, fossero incorsi in tale macroscopica ed illogica valutazione e quali gli strumenti per evitare uno scempio, che non solo mina l’ecosistema presente nell’area interessata, ma crea non poche perplessità sulla funzione e missione stessa dell’Ente Parco, che tra i suoi compiti istituzionali ha, tra gli altri, proprio “la conservazione di specie animali o vegetali di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici.” ( art. 2- lettera a- “Misure di salvaguardia del Parco Nazionale del Pollino” allegate al DPR 15.11.1993)

L’area oggetto dell’intervento è ricompresa nella zona 1 dalle citate Misure di salvaguardia, di cui all’allegato A, ed è sottoposta alla disciplina, di cui agli artt. 4 e 6 delle misure.

L’art. 4 “Divieti in zona 1”, alla lettera d, vieta “ la realizzazione di opere che comportano la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni”.

L’ art. 6 “Regime autorizzativo in zona 1”, sancisce che “Salvo quanto disposto dai precedenti artt. 3 e 4, sono sottoposto ad autorizzazione dell’Ente Parco i seguenti nuovi interventi ….omissis…. lettera f) la realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche”.

La stessa area è ricompresa nelle ZPS ( Zone di Protezione Speciale) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “ Massiccio del Monte Pollino e del Monte Alpi, nonché della Direttiva Habitat 92/43/CEE ed è sottoposta alle previsioni dell’art. 3 della L.R della Regione Basilicata 14.12.1998 n. 47 che recita “All’interno delle aree naturali protette e nei territori sottoposti a tutela paesistica, sono possibili solo le tipologie ammesse dai relativi piani, regolamenti e leggi istitutive” ed a quelle dell’art. 4-punto 3- del DPR 8/9/ 97 n. 357 “ Regolamento recante l’attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”.

Torrente Frido

L’area è, inoltre, classificata Zona C2 “Emergenze geologiche e zone instabili (ZI) dal Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino , come modificato dalla L.R di Basilicata n. 27 del 18/10/2006 e regolamentata dal suo art. 9.

Infine il Piano del Parco, strumento predisposto dal Consiglio Direttivo dell’Ente ed approvato con deliberazione n. 32 del 17/8/2011, con parere favorevole della Comunità del Parco, in attesa di adozione da parte delle Regioni Basilicata e Calabria, pur sempre, tuttavia, strumento di tutela e di salvaguardia, all’art. 5 dell’Allegato 1 “Misure di Gestione naturalistica e tutela e gestione della flora e della Fauna delle Norme Tecniche di Attuazione

prescrive:

“ In tutto il territorio del Parco è garantita la tutela della specie Lutra Lutra secondo le norme nazionali e comunitarie vigenti. Al fine di garantire la protezione nelle zone B ricadenti nell’areale di presenza della specie, di cui al seguente comma 6, è fatto divieto di:

  1. a) nuove opere di captazione dalle sorgenti ed il cambiamento delle condizioni idrodinamiche del corso d’acqua;
  2. b) nuove opere di regimazione dei corsi d’acqua;
  3. c) il taglio di vegetazione ripariale arborea.

Il Bacino del Frido ricade nell’areale di presenza della specie, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 5 dell’Allegato 1.

In base, poi, all’allegato A “ Politiche Energetiche” delle Norme Tecniche di Attuazione, la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili eccedenti l’autoconsumo, è consentita solo nelle zone D del Piano.

In presenza di questo coacervo di norme sovrapposte e spesso contrastanti tra sé, la Società HD S.r.l di San Lazzaro Savena (BO), ha chiesto alla Regione Basilicata, titolare della potere autorizzativo il giudizio di Compatibilità Ambientale, ai sensi della L.R n. 47/98 e del D.Lgs. n. 152/2006, l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12-comma 3- del D. Lgs. n. 387/2003, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi dell’art. 12, comma 1 del citato D. lgs. n. 387/2003.

La Regione, alla fine del procedimento, con deliberazione della Giunta Regionale n. 835 del 9 luglio 2013, ha autorizzato l’opera non senza aver compulsato tutti i soggetti interessati, compreso l’Ente Parco Nazionale del Pollino, gli Uffici Regionali ed i comuni interessati, prescrivendo, a pena di decadenza l’inizio dei lavori entro un anno dall’autorizzazione e l’ultimazione entro tre.

I lavori autorizzati alla Società HD S.r.l sono iniziati solo nel 2017, realizzati dalla Lageri S.r.l di Lauria, nel frattempo subentrata alla HD.

Torrente Frido

A parte l’anomalia del parere prima negato nel 2008 con motivazioni condivisibili dall’Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nel novembre 2008 , successivamente assentito, la carenza istruttoria degli Uffici Regionali circa la mancata rilevazione della presenza della lutra lutra (lontra), della trota fario ed altre biodiversità presenti nella’area, il parere dell’Ente Parco, emesso prima della predisposizione del Piano del Parco, che non è l’autorizzazione prevista dall’art. 6 delle Norme di Salvaguardia, è un parere di massima, non ostativo, peraltro condizionato, espresso sul progetto definitivo, che non evidenzia i dettagli dell’esecutività, espresso più ai fini del procedimento del Giudizio di Compatibilità Ambientale, che non ai fini dell’autorizzazione Unica, di cui all’art. 12 del D Lgs. n. 387/2003.

L’opera è invero mastodontica e fortemente impattante nella sua dimensione, non è una centralina o mini centrale, perché tale non può essere considerata una centrale da 987 kW ( quasi un mega Watt di potenza), con circa 7 km. di condotta, una vasca di carico della capacità di 1270 mc3 circa ed una condotta forzata di diametro di 900 mm ed una lunghezza di 2591, che alimenta due turbine Pelton ospitate in un edificio in c.a delle dimensioni di 14,9 mt X 11 mt ed un’altezza di 6 mt., cui si aggiunge un canale di restituzione di mt. 2X2 anch’esso in c.a.

Macroscopico sarà il prelievo di acqua nei pressi di una briglia per 1351 litri al secondo, lasciando solo 150 litri al secondo di deflusso minimo vitale, che produrrà danni incalcolabili alla vita della fauna e trasformerà l’ habitat naturale, stravolgendolo nella sua peculiarità ed unicità.

A nulla servirebbe l’interruzione delle attività e del prelievo per 2 mesi nella stagione estiva, perché i danni arrecati alla natura sarebbero irreparabili e trasformerebbero l’habitat in maniera irreversibile.

Dal quadro normativo enucleato appare chiaro che l’opera non è compatibile con le politiche di tutela e salvaguardia del Parco Nazionale del Pollino ed in contrasto con il Piano del Parco predisposto (non ancora stranamente adottato dalle regioni Basilicata e Calabria, ma pur sempre, tuttavia, strumento di salvaguardia), rientra tra i divieti generali previsti in zona 1 dall’art. 4 delle Norme di Salvaguardia di cui all’allegato A al DPR 15.11.93 di istituzione dell’Ente Parco Nazionale del Pollino e per quanto assentibile in linea di principio e secondo la legge regionale relativa alle Norme energetiche, essa si appalesa in contrasto con gli strumenti di pianificazione del Parco Nazionale del Pollino.

Non sembrano mancare eccessi di potere e carenze istruttorie che ingenerano non pochi dubbi sulla sua legittimità.

Il parere espresso dall’Ente Parco in fase preliminare, ai fini del giudizio di Compatibilità Ambientale, non è assimilabile all’autorizzazione prevista dall’art. 6 delle Norme di Salvaguardia, che dovrebbe essere atto autonomo e comunque espresso in maniera autorizzativa, sulla base della congruenza delle opere realizzande con lo strumento di pianificazione del Parco e con le norme di settore.

Il Direttore del Parco Ing. Formica, a seguito dell’approvazione del documento di pianificazione del parco, nel 2013, ha opposto due dinieghi dell’autorizzazione richiesta dal Comune di Francavilla in Sinni e da quello di Episcopia per la medesima opera, in zona 2, richiamando l’art. 5 delle Norme tecniche di attuazione.

La tempestiva Ordinaza n. 3 del Direttore F.F. Milione, emessa il 23 giugno 2017, in conseguenza dell’ accertata difformità dei lavori iniziati, è un atto significativo, ma non risolve il problema e sembra poter alimentare un contenzioso dagli esiti non scontati, perché non inficia l’autorizzazione regionale nella sua sostanzialità e cogenza.

Occorrerebbe, invece, verificare se, alla luce della normativa in vigore, l’opera sarebbe assentibile, e, considerato il ritardo dell’inizio dei lavori, imputabile alla concessionaria, valutare l’ipotesi di revoca dell’autorizzazione, per il contrasto riconducibile alla nuova disciplina sopravvenuta, introdotta dai nuovi strumenti normativi.

Resta, tuttavia, l’amarezza per una vicenda che doveva essere evitata, perché trattasi di una opera illogica e dannosa, che rompe equilibri e rischia di mettere in discussione anni di politiche di tutela per la salvaguardia ambientale, talvolta non comprese appieno, ma fortemente perseguite da quanti hanno creduto dall’inizio nell’idea del Parco, ritenendolo un valore da preservare, un fine ed mezzo per creare sviluppo in un territorio troppe volte disatteso dal programmatore regionale.

Antonio Amatucci

Già Vice-Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Pollino

One thought on “La Centrale Idroelettrica sul Frido opera illogica ed incongruente con le politiche di salvaguardia ambientale del Parco Nazionale del Pollino.

  1. Articolo da brividi, solo esaltazione della burocrazia. Il cittadino saggio pone una sola domanda : ” Quest’opera è giusta ? Serve ? E’ necessaria ? “.. Se sì, tutto il resto è vanagloria.
    ermete nustrini

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