Antonio Amatucci
L’Assessore Regionale all’Ambiente Gianni Rosa, nei giorni scorsi, ha diffuso un comunicato, con il quale informa che la Giunta Regionale, al fine di “superare una serie di criticità nella redazione dello strumento fondamentale per la pianificazione e per la tutela del territorio”, ha approvato le nuove modalità attuative per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale.
Qualche settimana fa, nel corso dell’inaugurazione di una sezione di Fratelli d’Italia a Terranova del Pollino, gli aderenti a quel partito hanno sollecitato l’adozione del Piano del Parco Nazionale del Pollino ed anche in quella occasione la stampa riferisce di un impegno formale dell’Assessore Rosa per velocizzare le procedure amministrative per l’adozione dello strumento fondamentale per la tutela dell’ecosistema Pollino, individuato in base all’art. 12, comma 1, della L. 394/91, come modificato dall’art. 2 della L.426/1998, ai fini della “tutela dei valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali, antropologici, tradizionali.”
Obiettivamente sono entrambe ottime notizie su temi tanto avvertiti, dopo anni di assordante silenzio da parte della Regione, e, per quanto attiene al Piano del Parco del Pollino, di colpevole disattenzione e sottovalutazione da parte delle istituzioni locali interessate ed di “pilatesco” atteggiamento dell’Ente Parco, “appagato” dalla predisposizione e dall’invio del documento alle Regioni Basilicata e Calabria, il quale, invero, fino all’adozione, non ha alcuna valenza giuridica e che è stato utilizzato impropriamente come una vera e propria norma di salvaguardia, anche dal punto di vista della pianificazione e del governo del territorio.
Non abbiamo motivo di dubitare della buona fede dell’Assessore, né della sua reale buona volontà, tuttavia, considerate la stretta correlazione e la interdipendenza tra il Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino (di seguito P.T.C), vigente dal 21.12.1985 anche quale Piano Paesaggistico, l’adottando Piano del Parco Nazionale del Pollino e il futuribile Piano Paesaggistico Regionale, l’argomento merita una riflessione seria, perché la Regione Basilicata, con responsabilità e correttezza istituzionale, renda finalmente giustizia a questo territorio ed a quanti sposarono l’idea del Parco Regionale, poi, Nazionale, del Pollino, (spesso incompresi ed apostrofati), convinti che in questa area interna del Pollino-Sarmento- Serrapotamo solo le azioni e le misure di incentivazione previste dall’art. 7 della L. 394/91 potessero essere leva per un reale riequilibrio territoriale con le aree forti della regione.
Senza entrare nel merito e nelle prospettive del Piano Paesaggistico Regionale, la cui redazione realisticamente vediamo complessa e distante nel tempo per la interrelazione e la congruenza con tutte le azioni in essere messe in campo dal programmatore regionale e con tutti gli strumenti normativi e regolamentari già vigenti (dal Piano di Bacino, alla redigenda Carta dei Suoli, dai Piani del Parco dei Parchi Regionali e Nazionali alla Programmazione dei Fondi Europei, dal Piano Regionale dei Rifiuti al Piano Regionale dei Trasporti ecc…), in questa sede vorremmo affrontare il problema della interrelazione e della interdipendenza giuridica del Piano del Parco del Pollino e del P.T.C del Pollino, ai fini di un inquadramento meno semplicistico della problematica, di cui è discussione, e delle procedure di adozione dello strumento di programmazione e di regolamentazione del territorio del parco, alla luce del mutato quadro normativo.
Com’è noto il Piano del Parco, già sostanzialmente predisposto nel 2001 dal Direttivo pro tempore (chi scrive possiede inoppugnabili prove documentali in tal senso) è stato oggetto di un successivo lavoro di rielaborazione e modifiche e, predisposto nell’attuale stesura nel 2011, acquisito il parere favorevole della Comunità del Parco, con la delibera n. 2 del 6/5/2011, ed approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 32/2011, è stato inviato alle Regioni Calabria e Basilicata per l’adozione da parte delle Regioni cointeressate. Tuttavia, mentre la Regione Calabria non è dotata di un Piano Paesaggistico per il territorio calabrese ricompreso nel parco, in Basilicata, già dotata del PTC del Pollino, vigente dalla fine del 1985 anche quale Piano paesaggistico, esso è stato predisposto in variante al piano paesaggistico e questo implica una procedura di adozione più complessa dal punto di vista giuridico.
Infatti la originaria previsione dell’art. 12, comma 7, della L. 394/91, secondo cui il Piano del Parco sostituiva a tutti i livelli i piani paesaggistici, territoriali, urbanistici ordinari e ogni altro strumento di programmazione, è stata modificata dall’art. 15, comma 1 lettera b del D.Lgs n. 157/2006 e successivamente dall’art. 2, comma 1 lettera r del D.Lgs. 26/3/2008 n. 63, per cui l’attuale formulazione dell’art. 145, comma 3, del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio recita
“le disposizioni dei piani paesistici sono prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previste dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.
La materia circa la prevalenza dell’uno o dell’altro strumento normativo, è stata affrontata anche dalla Corte Costituzionale , che, con sentenza n 180 del 2008, ha statuito la prevalenza del Piano Paesaggistico rispetto al Piano del Parco ed anche il Consiglio di Stato con varie sentenze, per tutte la n.3515 del 14/6/2012, ha ribadito la prevalenza dei Piani paesaggistici, pur ammettendo che l’eventuale autonoma scelta operata dal Piano del Parco, per quanto attiene i valori naturalistici, storici, antropologici, non contrasta in linea di principio con le previsioni urbanistico-territoriali del Piano Paesaggistico, per cui la coesistenza dei due strumenti è possibile, ma non deve ledere la prevalenza del Piano Paesaggistico dal punto di vista della pianificazione urbanistica.
Per quanto riguarda il Parco del Pollino, l’aver predisposto il Piano del Parco in variante al PTC, considerata la cogenza di quest’ultimo, le procedure di adozione presuppongono una variante al Piano Paesaggistico, operazione che non può essere fatta contestualmente, considerati modalità e tempi diversi previsti dalle procedure di adozione ed approvazione dei due strumenti.
Inoltre, a distanza di quasi 9 anni dalla predisposizione, occorre l’ aggiornamento del Piano del Parco inviato dall’Ente Parco nel 2011, per la sua attualizzazione alle mutate esigenze del territorio con il recepimento di tutte le azioni messe in essere dalle programmazioni comunali, provinciale e regionale oltre, ovviamente, al recepimento di tutti gli strumenti normativi e regolamentari che insistono ormai giuridicamente sul territorio ricompreso nel parco.
Solo allora la Regione Basilicata potrà correttamente procedere al rilascio della VAS, che non ci risulta allo stato rilasciata, per procedere alla variante del PTC e all’adozione del Piano del Parco.
Il compito dell’Assessorato all’Ambiente, al di la delle buone intenzioni del suo Assessore, è piuttosto complesso e la sua azione dovrà essere fortemente ”dedicata” al problema, per non incorrere in vizi procedurali che rischierebbero di inficiare tutto il procedimento.
Intanto la mancanza del Piano del Parco ha penalizzato il territorio del Parco Nazionale del Pollino caratterizzandolo quale l’unico escluso dalla ZES Ionica (i 7 ettari del comune di Senise sono fuori dal Parco Nazionale), nullificando le previsioni delle misure di incentivazione previste dall’ art. 7 della L. 394/91. Ma sulla Zes, in ogni caso, è indispensabile tornare per un’analisi più dettagliata, cosa che ci proponiamo di fare in una prossima riflessione.
Antonio Amatucci