Antonio Amatucci
Un accorato e qualificato intervento di Saverio De Marco, Presidente del Gruppo Lupi di San Severino Lucano, ha arricchito le nostre conoscenze circa un’area, di fatto wilderness, delle Gole del Frido, che, per il valore ambientale, storico, archeologico, nonché religioso, dovrebbe essere preservata e proposta nella sua naturale bellezza, mentre sarà interessata dalla realizzazione della Centrale Idroelettrica del Frido, che ne deturperà in maniera irrimediabile la selvaggia originalità.

Si tratta del Romitario del Beato Giovanni da Caramola, di fronte al quale dovrebbe essere realizzato l’edificio della centrale, che sarà preceduto da tutta una serie di interventi di captazione e di condutture, la cui realizzazione snaturerà la eccezionale connotazione ambientale dei luoghi, mettendo in crisi irreversibile gli habitat esistenti e l’equilibrio naturale, che ha fatto di quei siti una delle aree a maggiore valenza ambientale dell’intero territorio del Parco Nazionale del Pollino.
I fatti sono noti.
La Regione Basilicata, con delibera di Giunta Regionale n. 835 del 9.7.2013, acquisiti i necessari pareri previsti dalle norme, compreso il Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale , comprensivo del Parere favorevole di Valutazione di Incidenza e dell’Autorizzazione Paesaggistica rilasciato il 16.3.2011, concede alla Società AD Srl con sede legale a San Lazzaro Savena (BO) l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico lungo il torrente Frido della potenza complessiva di 987 KW e e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, prescrivendo a pena di decadenza, l’inizio dei lavori entro un anno dall’autorizzazione e l’ultimazione entro tre anni.
I lavori autorizzati alla Società HD Srl sono iniziati nel 2017, realizzati, però, da altra Società, nel frattempo subentrata alla HD.
I lavori appena iniziati si appalesano fortemente impattanti dal punto di vista ambientale e sollevano la forte protesta di associazioni ambientaliste, cittadini, uomini di cultura, per cui il Direttore f.f Milione dell’Ente Parco, constatata la difformità degli stessi rispetto a quelli autorizzati, emette l’ordinanza n. 3 del 23.6.2017, ordinando la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
La nuova società Lageri S.r.l, nel rispetto dell’ordinanza direttoriale, rimette in pristino lo stato dei luoghi, e richiede, ad avvenuto accertamento da parte delle autorità competenti, la proroga dei termini di validità del Giudizio di Compatibilità Ambientale, rilasciata nel 2013, per 18 mesi.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 969 del 13.12.2019, accoglie l’istanza della società proponente e proroga per il periodo richiesto, e, pertanto, fino al g. 8.1.2020, il termine di validità del Giudizio di Compatibilità Ambientale, di cui alla D.G.R. n. 835 del 9.7.2013.
Ovviamente, il decorso del tempo, la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino dei luoghi non consentono il rispetto dei tempi per l’ultimazione dei lavori nei termini prescritti e la società ripropone una nuova istanza di proroga di validità del giudizio di Compatibilità Ambientale per ulteriori 18 mesi per completare i lavori.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 42 del 20.1.2020, ridetermina i termini di validità del giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale, già prorogato con la delibera 969/2019, per un periodo pari a18 mesi decorrenti dalla comunicazione di ripresa dei lavori, stabilendo che entro tale termine devono ultimati tutti i lavori relativi al progetto. Decorsi tali termini, per i lavori non eseguiti, dovrà essere reiterata la procedura VIA, salvo eventuale ulteriore proroga concessa dall’Autorità competente in materia di VIA su istanza motivata e documentata del proponente.
La presunta irritualità della procedura di proroga esercitata dalla Regione viene impugnata al TAR di Basilicata da Italia Nostra, Lipu e WWF, mentre l’Assessore Regionale Rosa, sensibilizzato dall’opinione pubblica ha promosso di recente un incontro sul posto per accertarsi della veridicità delle lamentazioni rappresentate da cittadini, Associazioni Ambientaliste e da qualche rappresentante dell’Ente Parco contrari alla realizzazione dell’opera.
Della questione ci siamo interessati a luglio 2017 affidando alla stampa una nostra riflessione critica sulla vicenda, che ci vedeva e ci vede fortemente contrari alla realizzazione di un’opera incompatibile con le politiche di tutela del Parco Nazionale del Pollino ed, indipendentemente dai leggeri margini di fattibilità offerti da una legislazione farraginosa e contraddittoria, non può essere realizzata in un sito di tale rilevanza naturalistica, faunistica, paesaggistica, oggetto di salvaguardia e tutela per il suo eccezionale ecosistema.
Indipendentemente dalla personale posizione culturale e concettuale circa l’incompatibilità dell’opera, in quella sede, evidenziavamo sul piano giuridico:
- L’area oggetto dell’intervento è ricompresa nella zona 1 dalle citate Misure di salvaguardia, di cui all’allegato A, ed è sottoposta alla disciplina, di cui agli artt. 4 e 6 delle misure.
L’art. 4 “Divieti in zona 1”, alla lettera d, vieta “ la realizzazione di opere che comportano la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni”.
L’art. 6 “Regime autorizzativo in zona 1”, sancisce che “Salvo quanto disposto dai precedenti artt. 3 e 4, sono sottoposto ad autorizzazione dell’Ente Parco i seguenti nuovi interventi ….omissis…. lettera f) la realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche”. (Questa non può essere considerata una centralina)
La stessa area è ricompresa nelle ZPS ( Zone di Protezione Speciale) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “ Massiccio del Monte Pollino e del Monte Alpi, nonché della Direttiva Habitat 92/43/CEE ed è sottoposta alle previsioni dell’art. 3 della L.R della Regione Basilicata 14.12.1998 n. 47 che recita “All’interno delle aree naturali protette e nei territori sottoposti a tutela paesistica, sono possibili solo le tipologie ammesse dai relativi piani, regolamenti e leggi istitutive” ed a quelle dell’art. 4-punto 3- del DPR 8/9/ 97 n. 357 “ Regolamento recante l’attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”.
L’area è, inoltre, classificata Zona C2 “Emergenze geologiche e zone instabili (ZI) dal Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino, come modificato dalla L.R. di Basilicata n. 27 del 18/10/2006 e regolamentata dal suo art. 9.
Infine il Piano del Parco, strumento predisposto dal Consiglio Direttivo dell’Ente ed approvato con deliberazione n. 32 del 17/8/2011, con parere favorevole della Comunità del Parco, in attesa di adozione da parte delle Regioni Basilicata e Calabria, pur sempre, tuttavia, strumento di tutela e di salvaguardia, all’art. 5 dell’Allegato 1 “Misure di Gestione naturalistica e tutela e gestione della flora e della Fauna delle Norme Tecniche di Attuazione” prescrive:
“In tutto il territorio del Parco è garantita la tutela della specie Lutra Lutra secondo le norme nazionali e comunitarie vigenti. Al fine di garantire la protezione nelle zone B ricadenti nell’areale di presenza della specie, di cui al seguente comma 6, è fatto divieto di:
- a) nuove opere di captazione dalle sorgenti ed il cambiamento delle condizioni idrodinamiche del corso d’acqua;
- b) nuove opere di regimazione dei corsi d’acqua;
- c) il taglio di vegetazione ripariale arborea.
Il Bacino del Frido ricade nell’area di presenza della specie, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 5 dell’Allegato 1.
In base, poi, all’allegato A “Politiche Energetiche” delle Norme Tecniche di Attuazione, la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili eccedenti l’ autoconsumo, è consentita solo nelle zone D del Piano.”
L’opera è invero mastodontica e fortemente impattante nella sua dimensione, non è una centralina o mini centrale, perché tale non può essere considerata una centrale da 987 kW (quasi un mega Watt di potenza), con circa 7 km. di condotta, una vasca di carico della capacità di 1270 mc3 circa ed una condotta forzata di diametro di 900 mm ed una lunghezza di 2591, che alimenta due turbine Pelton ospitate in un edificio in c.a delle dimensioni di 14,9mtX 11 mt ed un’altezza di 6 mt., cui si aggiunge un canale di restituzione di mt. 2X2 anch’esso in c.a.
Macroscopico sarà il prelievo di acqua nei pressi di una briglia per 1351 litri al secondo, lasciando solo 150 litri al secondo di deflusso minimo vitale, che produrrà danni incalcolabili alla vita della fauna e trasformerà l’ habitat naturale, stravolgendolo nella sua peculiarità ed unicità.
A nulla servirebbe l’interruzione delle attività e del prelievo per 2 mesi nella stagione estiva, perché i danni arrecati alla natura sarebbero irreparabili e trasformerebbero l’habitat in maniera irreversibile.
E’ evidente che il parere favorevole dell’Ente Parco del 4.6.2010, espresso, con tutta probabilità, ai soli fini del giudizio di Compatibilità Ambientale, è il peccato originario di tutta la vicenda, con una istruttoria non approfondita del progetto esecutivo, oggi non assentibile alla luce delle norme di regolamentazione dello stesso Ente Parco.
Ma va precisato che all’epoca del rilascio del parere favorevole, (giugno 2010), l’Ente Parco non aveva ancora approvato la proposta di Piano del Parco, approvata ed inviata alle Regioni di Calabria e Basilicata nel 2011, per cui l’organo emanante il parere non ha potuto opporre il diniego per incompatibilità con lo strumento di programmazione e pianificazione del Parco, che invece, correttamente oppose successivamente ai comuni di Francavilla ed Episcopia di fronte ad analoga richiesta.
Nel 2013 quando la Giunta Regionale autorizzò per la prima volta l’opera valutò una pratica completa di tutti i pareri, compresi quelli dei comuni interessati, e non entrò nel merito dell’intervento, asseverando la richiesta alla luce della completezza della pratica.
Scaduta quella autorizzazione, però, nessuno ha notificato l’intervenuta incompatibilità con lo strumento di Piano, nel frattempo intervenuto, sia pure come norma di sola salvaguardia, per cui anche l’attuale Giunta Regionale ha esercitato il potere discrezionale di proroga che le deriva dall’art. 25.- comma 5- del D. Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”.
La materia si presenta alquanto contradditoria e sembra che solo l’adito TAR di Basilicata possa dirimere la questione che, ricondotta sul piano squisitamente giuridico, sarà valutata alla luce degli atti e delle autorizzazioni attualmente a corredo della pratica, molte delle quali non impugnabili per decorrenza dei termini di impugnativa.
Purtroppo, allo stato, solo l’Ente Parco può rimuovere il proprio parere favorevole espresso nel 2010, annullando in via di autotutela un provvedimento palesemente irrazionale ed in contrasto con la sopravvenuta normativa di salvaguardia.
Forse un pò di coraggio e di coerenza in più avrebbe aiutato a dirimere un problematica che doveva essere evitata, ma che una volta intervenuta, meritava maggiore attenzione e decisione da parte dell’Ente Parco nell’esercizio delle proprie prerogative di tutela ambientale.
Antonio Amatucci
Già Vice-Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Pollino