Il Piano del Parco del Pollino: siamo davvero alla fine dell’odissea dell’iter procedurale della sua approvazione?

Antonio Amatucci

Nel dicembre 2019 abbiamo affidato alla stampa, compresa codesta testata, una riflessione sugli impegni assunti dall’Assessore Regionale Rosa in ordine alla velocizzazione delle procedure di approvazione del Piano del Parco del Pollino.

In quella nota, apprezzando l’iniziativa dell’Assessore e senza dubitare della sua perfetta buona fede, paventavamo una serie di difficoltà giuridiche che l’iter procedurale avrebbe incontrato, sia perché il documento predisposto dall’Ente Parco ed inviato alle Regioni Basilicata e Calabria è del 2011 ed andava attualizzato alle mutate situazioni intervenute in questi nove anni, sia perché le modifiche introdotte dal legislatore nazionale all’art. 145, comma 3, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sottopone il Piano del Parco al vigente Piano Paesaggistico, per cui il Piano del Parco (di seguito P.d.P), modificando la zonizzazione e le norme tecniche del Piano Territoriale del Pollino (Piano Paesaggistico vigente, di seguito P.T.C), avrebbe comportato o la preventiva caducazione del P.T.C o l’approvazione del P.d.P in variante al P.T.C.

La cosa non è da poco, perché le procedure di approvazione in variante sono tecnicamente e giuridicamente complesse, in quanto l’iter procedurale è assoggettato alle procedure proprie delle varianti ai piani paesaggistici, senza contare la valutazione di merito delle scelte operate dall’ente proponente.

Per onestà intellettuale bisogna preliminarmente riconoscere l’impegno prodotto da Rosa e dal governo regionale per la soluzione dell’annoso problema dell’approvazione del Piano inviato dall’Ente alla Regione nel 2011, la cui mancanza ha sicuramente penalizzato nel tempo il territorio ricompreso nel parco, nullificando le previsioni delle misure di incentivazione previste dall’art. 7 della L. 394/91, che notoriamente sancisce priorità alle aree ricomprese nei territori dei parchi per tutti i programmi nazionali e regionali.
La Regione Basilicata, dopo il lavoro di rivisitazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco, con “l’allineamento” alle Norme tecniche del P.T.C, per scongiurare la conflittualità e la sovrapposizione di norme sullo stesso territorio, che avrebbero comportato l’approvazione in variante al P.T.C., ha rilasciato la VAS e con delibera n. 629 del 10/9/2020 ha adottato il Piano del Parco, secondo le procedure delle originarie previsioni dell’art. 12, comma 3, della L. 394/91.

sede Ente Parco Nazionale del Pollino

La stessa cosa pare sia stata fatta dalla Regione Calabria, considerata la interregionalità del territorio del parco, che ha adottato il Piano con delibera n. 629 del 20.12.2020 (stupisce la coincidenza numerica delle delibere, ma tanto si evince dall’avviso di deposito a firma del Direttore del Parco p.t).

Con l’avviso di deposito sopracitato del 24.11.20 a firma del Direttore, l’Ente Parco rende noto che, a far data dall’1/12/2020, gli atti e gli elaborati relativi al Piano del Parco, nonché la VAS sono depositati, a disposizione di chiunque, sul sito dell’Ente Parco per 60 gg, periodo nel quale “chiunque” potrà presentare osservazioni. I Comuni del Parco non sono stati coinvolti nella pubblicazione degli atti e pochi eletti cittadini hanno assunto conoscenza della procedura in atto e degli allegati tecnici, che sono parte sostanziale del Piano.

Allo stato, pertanto, i termini per le osservazioni sarebbero scaduti ed i comuni titolari del potere di programmazione sul proprio territorio non sono adeguatamente informati delle procedure in essere, né hanno dato assenso alla definizione dei loro polifunzionali, assoggettati alla normativa urbanistica ordinaria.

In questa sede, senza entrare nel merito delle scelte operate dall’Ente Parco, delle quali tratteremo in seguito, allorché esse diventeranno oggetto di indispensabili discussioni ed approfondimenti, di fronte ai proclami che da più parti vengono esternati circa “la quasi conclusione dell’iter procedurale di approvazione del Piano”, al fine di evitare che il procedimento utilizzato possa inficiare la legittimità dello strumento tanto atteso, rendendo vani tutti gli sforzi compiuti dal governo regionale, è opportuno offrire un contributo chiarificatore della materia, di cui ci stiamo occupando.

Invero la L. n. 394/91 “Legge Quadro sulle Aree Protette”sembra essere stata rivisitata in più parti dal legislatore nazionale, che ha stravolto significativamente alcuni articoli e modificato alcune procedure, compresa quella di cui è questione.

Infatti, prima l’art.55 del D.L 16/7/2020 n. 76 ( G.U del 16/7/2020) dettante “Norme urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, poi l’art. 55 “Semplificazioni in materia di zone economiche ambientali” della L. 11.09.2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16/7/2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, hanno modificato tra gli altri alcuni articoli della legge quadro.

Terranova di Pollino

Il testo dell’art. 12 della L. 394/91, coordinato sia con il D.L. n.76/2020, che successivamente con la legge di conversione n. 120/2020 è il seguente:

….omissis…

  1. Il Piano è predisposto ed adottato dall’Ente Parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio Direttivo del Parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso.
  2. il Piano, di cui al comma 3 adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco è depositato per sessanta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l’Ente Parco esprime il proprio parere entro 30 giorni.

Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione (nel nostro caso le regioni)si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d’intesa con l’Ente Parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a),b), e c) del comma 2 e d’intesa, oltre che con l’Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall’Ente Parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall’adozione da parte dell’Ente Parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida d adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il MInistro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell’art. 156 del medesimo decreto legislativo…….omissis

Alla luce del novellato art. 12 la delibera della Giunta Regionale di Basilicata n. 629 del 10/9/2020 “Adozione del Piano del Parco del Pollino” assunta in vigenza del D.L 16/7/2020 n. 76 e, a maggior ragione, in presenza dell’art. 55 della L. 11.9.2020 n. 120, sembra essere un atto nullo, perché assunto da organo incompetente, non legittimato all’adozione del Piano del Parco.

L’adozione del Piano è in capo al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 12 della legge 394/91, come modificato prima dal D.L 76/2020 e poi dalla legge di conversione n. 120/2020.

La Giunta Regionale, indotta in errore dagli uffici istruttori avrebbe, pertanto, assunto un atto non di sua competenza, inficiando la correttezza del procedimento.

Quello che sconcerta di più, tuttavia, è la irritualità dell’avviso pubblico di deposito e di pubblicazione del Piano, che stravolge le procedure di pubblicazione ed inibisce il diritto alla partecipazione dei cittadini e delle Amministrazioni Comunali, che, stante la illegittima procedura seguita dall’Ente Parco, vedrebbero calpestati diritti costituzionali, che il legislatore nazionale tutela e garantisce.

In sostanza le Amministrazioni Comunali ed i singoli cittadini devono partecipare al procedimento, fermo restante il potere della decisione in capo all’Ente Parco che adotta il Piano ed alla Regione che lo approva in via definitiva, non senza, tuttavia, aver raggiunto l’intesa con l’Ente Parco per le zone a),b) e c) e con i comuni interessati per le zone d).

Sembra che a dettare le procedure utilizzate sia stato un protocollo approvato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 1169 dell’ 11.9/2015, ma a parte la incongruenza del protocollo con l’attuale formulazione dell’art. 12 della l. 394/91, alcune procedure, pure previste nel protocollo, sembrano essere state disattese. Alla luce di queste riflessioni che volutamente non entrano nel merito delle scelte operate dall’Ente e dell’attualità di una progettazione redatta e firmata nel 2011 dal dirigente e dal personale dall’Ufficio di Piano p.t, successivamente modificata, appare indispensabile una verifica di quanto rappresentato, per evitare di portare a conclusione un procedimento che appare affetto da gravi vizi procedurali, assunto, peraltro, da organo non competente, che potrebbe appalesarsi illegittimo per illegittimità derivata.

Il procedimento, poi, non può non vedere attori le Amministrazioni comunali, nella variegata loro rappresentanza istituzionale, per le implicazioni che lo strumento di piano ha sulla programmazione urbanistica ordinaria dei singoli comuni, ed i cittadini i quali sono titolari di diritti soggettivi garantiti sul piano costituzionale, che non possono essere disattesi da farraginose ed improprie procedure non legittimate dalle norme vigenti.

Antonio Amatucci

Già Vicepresidente dell’Ente Parco Nazionale del Pollino

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