Biagio Passatordi
Con questo articolo voglio fare un pò di chiarezza sul sistema delle fonti del Diritto italiano, argomento attuale, visto il susseguirsi di provvedimenti, come il DPCM (fonte secondaria), molto utilizzato, in questo periodo di pandemia, dal Governo italiano.

La Costituzione, le Leggi costituzionali e di revisione costituzionale si pongono al vertice della piramide delle fonti del diritto riconosciute nel nostro ordinamento.
Le fonti legislative, per l’Italia, derivano anche dall’appartenenza di essa alla comunità internazionale, per cui, il nostro paese recepisce norme internazionali con specifiche procedure di adattamento.
Un caso particolare è rappresentato dall’adesione dell’Italia all’Unione Europea.
Quest’ultima è fonte di diritto nel nostro ordinamento attraverso i regolamenti, le direttive, le decisioni, raccomandazioni e pareri.
I regolamenti sono obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli stati membri.
Le direttive indicano i risultati da raggiungere per uno o più stati membri, lasciando ai singoli governi i mezzi per raggiungere l’obiettivo.
Le decisioni sono obbligatorie per tutti quegli stati nei confronti dei quali sono state emesse.
Regolamenti, direttive e decisioni sono provvedimenti di rango superiore alla legge ordinaria italiana, quindi una legge del parlamento, un decreto legge … non possono derogare o contrastare un regolamento, una direttiva o una decisione dell’Unione europea.
Tra le altre fonti del diritto europeo, ci sono le raccomandazioni ed i pareri, i quali, però, non producono vincoli per i paesi.
Subito dopo la Costituzione e le fonti dell’Unione europea, vi sono le fonti primarie.
Esse sono costituite da: leggi ordinarie del Parlamento, decreti legge del Governo, decreti legislativi del Governo, leggi regionali …
Ognuna di queste fonti primarie ha una propria regolamentazione dettagliata.
Da ultimo, vi sono le cosiddette fonti secondarie. Rientrano in questa categoria i regolamenti, le ordinanze, gli statuti.
Le fonti secondarie sono atti o fatti normativi subordinati alle norme di grado primario, pertanto non possono derogare o contrastare con la Costituzione e con le fonti di rango primario. Esse hanno comunque forza normativa nei limiti assegnati loro da fonti primarie.
Le fonti secondarie possono anche modificare una legge ordinaria se questa dà alla fonte secondaria il potere di disporre norme che hanno la stessa valenza della fonte primaria.

Per concludere, tornando al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), esso è un atto di fonte secondaria, che dà il potere al Presidente del Consiglio di regolamentare alcune materie, sempre nell’ambito dei limiti imposti dalla legge ordinaria e dalla Costituzione.
Esso è uno strumento molto agile, che non richiede procedure lunghe come una legge ordinaria, un decreto legge …, per cui è molto utile in questi periodi difficili e di incertezze.